Normativa IA 96/3/CE

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Direttiva 96/3/Euratom, CECA, CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 27/01/1996 PAG. 0042 - 0046

DIRETTIVA 96/3/CE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1996 recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che, in base alle informazioni disponibili, l'applicazione del capitolo IV, paragrafo 2, secondo comma dell'allegato della direttiva 93/43/CEE, concernente il trasporto di alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere in vani di carico e/o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari, presenta difficoltà pratiche ed impone oneri eccessivamente gravosi alle imprese alimentari in caso di trasporto su imbarcazioni marittime di oli e grassi liquidi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo; considerando che, tuttavia, è necessario provvedere affinché la deroga garantisca comunque una tutela equivalente della salute pubblica, subordinando la sua concessione all'osservanza di determinate condizioni;
considerando che la disponibilità di imbarcazioni marittime destinate al trasporto di prodotti alimentari è insufficiente per consentire il commercio regolare di oli e grassi destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo;
considerando che l'esperienza acquisita durante gli anni passati ha dimostrato che la contaminazione di oli e grassi liquidi può essere evitata utilizzando serbatoi costruiti in materiali che permettono un'agevole pulitura o nel caso che la natura dei tre carichi trasportati in precedenza è tale da non lasciare tracce inaccettabili; considerando che deve essere dimostrato che i serbatoi usati per altri trasporti sono stati sottoposti ad una pulitura efficace; considerando che, in virtù dell'articolo 8 della direttiva 93/43/CEE, spetta agli Stati membri procedere ai controlli necessari per garantire il rispetto della presente direttiva; considerando che la presente deroga specifica si applica lasciando impregiudicate le disposizioni generali della direttiva 93/43/CEE;
considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 93/43/CEE, la presente deroga non si applica a prodotti alimentari per i quali si adottano norme igieniche comunitarie più specifiche; considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1
La presente direttiva introduce una deroga alle disposizioni del capitolo IV, paragrafo 2, secondo comma dell'allegato della direttiva 93/43/CEE e stabilisce condizioni equivalenti atte a garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza ed integrità dei prodotti alimentari cui essa si riferisce.

Articolo 2
1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:
a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere un prodotto alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato;
b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in precedenza in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'allegato.
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che non devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo umano o potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti condizioni:
a) i serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;
b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.

Articolo 3
1. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione probatoria in merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in merito all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
2. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al paragrafo 1, il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra nave tra un carico e l'altro.
3. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4
La presente direttiva viene sottoposta a revisione qualora una o più Stati membri, oppure la Commissione, ritengano necessario apportarvi modificazioni per tener conto del progresso scientifico e tecnico. In ogni caso, l'allegato viene riveduto entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 5
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 12 febbraio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1996.
Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 175 del 19. 7. 1993, pag. 1.